Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse dei Comuni, in particolar modo dei Comuni montani e parzialmente montani e delle aree interne, contenuti nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024."
RIGENERAZIONE URBANA (Commi 534-542)
Finalità: Favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
Beneficiari:
- comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
- comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto disponibile qui nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
Attività ammissibili:
La richiesta deve contenere:
a) la tipologia dell’opera, che può essere relativa a:
1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
3) mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 537:
- per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Nel caso di mancato rispetto dei termini il contributo è revocato con decreto del Ministero dell’interno.
Agevolazione: L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell’IVSM.
Stanziamento: 300 milioni di Euro per il 2022
Scadenza: Gli enti comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell’interno entro il 31 marzo 2022
Autorità competente: Ministero dell’Interno
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (Commi 593-596)
Finalità: Promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.
Attività ammissibili:
- interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani
- interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano
- attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna
- interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane
- progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali
- iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna. Il Fondo nazionale per la montagna e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani confluiscono nel presente Fondo per lo sviluppo delle montagne.
Stanziamento: 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. Gli stanziamenti sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata.
Autorità competente: Il Fondo è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
RIFINANZIAMENTO DELLE AREE INTERNE (commi 418-419)
Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne. Le risorse sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022.
VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI BORGHI DELLE AREE INTERNE (commi 353-356)
Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.
Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (commi 366-372)
Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l’attività turistica del Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Fonte: Legge di Bilancio 2022 e Nota Anci Nazionale