Con il messaggio 16 giugno 2021, n. 2309, si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette misure. In particolare l’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di un’ indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità introdotta dal decreto Sostegni.
Il decreto prevede, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Il decreto Sostegni bis ha disposto, infine, la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI , prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
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